Disegno di legge N°1865 – Competenze geometri e periti

Salve

volevo segnalare che la senatrice arch. Simona Vicari ha proposto in senato il Disegno di legge N°1865 sulle competenze di geometri e periti.

http://www.edilportale.com/news/2010/02/normativa/i-geometri-potranno-occuparsi-di-progettazione-architettonica_17847_15.html

http://www.facebook.com/group.php?gid=352656500914

Qui il testo integrale in pdf:

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00447706.pdf

I geometri, i geometri laureati, i periti industriali specializzati in edilizia e i periti industriali laureati potranno occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico, ristrutturazioni. Le loro competenze saranno limitate agli edifici fino a 5000 metri cubi, fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e fino a due piani fuori terra in zona sismica.
È quanto propone il disegno di legge n. 1865 “Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23”. La prima firmataria dell’iniziativa legislativa è la senatrice arch. Simona Vicari (PdL).

Oltre a progetto architettonico e strutturale, collaudo statico e ristrutturazioni, saranno di competenza di geometri e periti:
– i calcoli statici, esclusi quelli di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato;
– la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo amministrativo delle nuove costruzioni, l’ampliamento, la sopraelevazione, il recupero edilizio, il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici.

Geometri e periti potranno eseguire la progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo anche di edifici superiori a 5000 mc e a prescindere dalla sismicità, se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da un altro tecnico abilitato. Allo stesso modo potranno eseguire, su qualsiasi edificio, interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato.

Le competenze di geometri e periti verranno estese anche all’urbanistica: potranno infatti redigere piani di lottizzazione, entro il limite di superficie di un ettaro, e piani di recupero di edifici, entro i predetti limiti di cubatura e numeri di piani.

E ancora, potranno occuparsi di direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, estimo e amministrazione di condomini. Restano ferme le altre competenze professionali di geometri e dei periti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, valutazione d’impatto ambientale, inquinamento acustico, rendimento energetico degli edifici.

Fondamentale è la norma transitoria che prevede che ai geometri e ai periti sia riconosciuta la competenza in edilizia – entro i predetti limiti (definiti dall’articolo 2) – solo dopo aver frequentato con profitto un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

La frequenza del corso sul rendimento energetico è richiesta anche ai geometri e ai periti industriali specializzati in edilizia e iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 10 anni, con la differenza che la competenza in edilizia che viene riconosciuta è soggetta ai limiti definiti dal comma 1 dell’articolo 2 (solo cubatura e numeri di piani).

I geometri e i periti industriali specializzati in edilizia ma iscritti all’albo da meno di 10 anni possono acquisire le stesse competenze dei colleghi più anziani ma solo dopo aver frequentato un corso sul rendimento energetico nell’edilizia, un corso sulle costruzioni in zona sismica e un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale.

L’ultimo articolo dispone che il periodo di pratica professionale duri due anni e sia retribuito con almeno 5.000 euro annui. Gli iscritti ai registri dei praticanti, per poter sostenere l’esame di abilitazione professionale, devono frequentare un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.