Costi per visure catastali e liquidazione dei diritti per gli accatastamenti dal 1 Ottobre 2012 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 , n. 16

Ecco la sintesi del testo coordinato del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 che stabilisce i costi per visure catastali e liquidazione di diritti per gli accatastamenti:

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 , n. 16

Art. 6

5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, per l’espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalita’ telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonche’ delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.

5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l’assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalita’ telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio.

 

5-quater. L’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprieta’ o di altri diritti reali di godimento.

 

5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio sono stabiliti modalita’ e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi.

 

5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall’Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con una riduzione del 10 per cento.

 

5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a il numero d’ordine 2.2. e’ sostituito dal seguente:

2.2. per ogni unita’ di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:

2.2.1 per ogni unita’ appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle

censite senza rendita: euro 50,00;

2.2.2 per ogni unita’ appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed e): euro 100,00;

b dopo il numero d’ordine 3, e’ aggiunto il seguente:

3-bis. Consultazione degli atti catastali:

3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;

3-bis.2. consultazione della base informativa:

consultazione per unita’ immobiliare: euro 1,00;

consultazione per soggetto, per ogni 10 unita’ immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;

elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unita’ immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00.

 

5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall’Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente articolo, con una riduzione del 10 per cento.

 

5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.

5-decies. Al numero d’ordine 6 della tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero d’ordine 6.1 e’ sostituito dal seguente:

6.1 per ogni soggetto: euro 0,15;

b) la nota del numero d’ordine 6.1 e’ sostituita dalla seguente:

l’importo e’ dovuto anticipatamente. Il servizio sara’ fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all’attivazione del servizio di trasmissione telematica l’elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto.